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Ordinanza — n. 35112/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35112/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI GIANMARCO nato a MESAGNE il 02/05/1996 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 09/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi del 17/06/2019, nei confronti di GIANMARCO MACRÌ in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. Considerato che il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Parole chiave

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reati violenti attività criminosa reati contro la pubblica autorità favoreggiamento atti impugnabili infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 09/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi del 17/06/2019, nei confronti di GIANMARCO MACRÌ in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod.
art. 133 cod. pen
La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI GIANMARCO nato a MESAGNE il 02/05/1996 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 09/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi del 17/06/2019, nei confronti di GIANMARCO MACRÌ in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno desunto la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della sentenza impugnata) dal rinvenimento dell'arnese atto allo scasso sotto il tappetino posizionato sul lato del conducente della vettura in uso al MACRF e dall'incapacità dell'imputato di fornire alcuna valida giustificazione del possesso), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto in considerazione delle modalità della condotta, delle particolari circostanze di tempo e di luogo e delle caratteristiche dell'attrezzo atto allo scasso (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). Ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62- bis, cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am