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Ordinanza — n. 35111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA NANDO nato a ROMA il 09/09/1973 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 01/12/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 19/12/2019 nei confronti di NANDO CASAMONICA in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 629 cod. pen. Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 giugno 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l'Avv. Emilio Siviero ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza degli artt. 108 e 178 cod. proc. pen. conseguente alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal legale di fiducia dell'imputato, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 108 cod. proc. pen, art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 35111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. e 629 cod. pen. Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 giugno 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l'Avv. Emilio Siviero ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza degli artt. 108 e 178 cod. proc. pen. conseguente alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal legale di fiducia dell'imputato, è manifestamente infondato.

Parole chiave

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intervenuta prescrizione rinvio del dibattimento decadenza legale durata di protezione termine suppletorio di grazia durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 108 cod. proc. pen
art. 629 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA NANDO nato a ROMA il 09/09/1973 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 01/12/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 19/12/2019 nei confronti di NANDO CASAMONICA in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 629 cod. pen. Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 giugno 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l'Avv. Emilio Siviero ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza degli artt. 108 e 178 cod. proc. pen. conseguente alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal legale di fiducia dell'imputato, è manifestamente infondato.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che al momento della presentazione della richiesta di termine a difesa era decorso il termine per formulare richiesta di trattazione orale del giudizio di appello ed il termine per la presentazione di conclusioni scritte con conseguente inapplicabilità dell'art. 108 cod. proc. pen. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., è aspecìfìco poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, il motivo è peraltro costituito da mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.

Peraltro, i giudici di appello hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,