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Ordinanza — n. 35110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUM PAPA nato a THIENABA( SENEGAL) il 20/05/1973 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 30/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce del 15/04/2016, nei confronti di PAPA DIOUM in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso con cui viene eccepito il mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in data anteriore alla pronuncia di appello è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato (4 agosto 2012) e della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta dai giudici di merito, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 4 agosto 2022 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 30 marzo 2022.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso con cui viene eccepito il mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in data anteriore alla pronuncia di appello è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato (4 agosto 2012) e della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta dai giudici di merito, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 4 agosto 2022 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 30 marzo 2022.

Parole chiave

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ricompensa attenuazione della pena restituzione delle prestazioni ricettazione divieto di accettare regali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso con cui viene eccepito il mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del concorso materiale di reati e del numero di beni di provenienza illecita.
art. 133 cod. pen
La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUM PAPA nato a THIENABA( SENEGAL) il 20/05/1973 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 30/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce del 15/04/2016, nei confronti di PAPA DIOUM in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso con cui viene eccepito il mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in data anteriore alla pronuncia di appello è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato (4 agosto 2012) e della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta dai giudici di merito, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 4 agosto 2022 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 30 marzo 2022.

La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del concorso materiale di reati e del numero di beni di provenienza illecita. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

Rilevato, di conseguenza, che è del tutto irrilevante l'errore di diritto contenuto della sentenza nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile al reato di ricettazione attenuata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così