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Ordinanza — n. 35105/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35105/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITA DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 7 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Perugia, ha condannato Massimo PIZZICONI, previa esclusione della recidiva, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 35105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio verosimiglianza dei motivi d'asilo condono delle spese procedurali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITA DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 7 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Perugia, ha condannato Massimo PIZZICONI, previa esclusione della recidiva, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 g