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Ordinanza — n. 35104/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35104/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINAPOLI MICHELE nato a CERIGNOLA il 01/04/1973 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 27/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia data 07/10/2016 nei confronti di MICHELE DI NAPOLI in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e, in particolare, il contrasto tra la sentenza di condanna e l'ordinanza con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per carenza di gravi indizi di reità, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e, in particolare, il contrasto tra la sentenza di condanna e l'ordinanza con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per carenza di gravi indizi di reità, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione argomentazione nel merito motivazione del mutamento giurisprudenza identità dei crediti cosa generica riconsiderazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINAPOLI MICHELE nato a CERIGNOLA il 01/04/1973 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 27/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia data 07/10/2016 nei confronti di MICHELE DI NAPOLI in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e, in particolare, il contrasto tra la sentenza di condanna e l'ordinanza con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per carenza di gravi indizi di reità, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,