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Ordinanza — n. 35100/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35100/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZO DAVIDE nato a MARSALA il 06/11/1995 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 19 gennaio 2023 ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno, in data 30 novembre 2021, ha condannato Davide ZIZZO in relazione al reato di truffa. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, il difetto di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, il difetto di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure punibilità motivi di cassazione riesame dell'entità pena cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZO DAVIDE nato a MARSALA il 06/11/1995 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 19 gennaio 2023 ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno, in data 30 novembre 2021, ha condannato Davide ZIZZO in relazione al reato di truffa. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, il difetto di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme