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Ordinanza — n. 35098/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35098/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI MARIO nato a NAPOLI il 04/03/1955 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 16/12/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 10/04/2015, ha condannato MARIO LIGUORI alla pena di mesi due di reclusione ed euro 180,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. ed al contempo ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art.474 cod. pen. poiché estinto per intervenuta prescrizione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 157, 648, comma secondo e 99 cod. pen conseguente al mancato riconoscimento della prescrizione del reato di ricettazione conseguente al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 35098/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen. ed al contempo ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art.474 cod. pen. poiché estinto per intervenuta prescrizione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 157, 648, comma secondo e 99 cod. pen conseguente al mancato riconoscimento della prescrizione del reato di ricettazione conseguente al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato.

Parole chiave

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restituzione del termine recidiva prescrizione riduzione della pena proroga della misura terapeutica termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI MARIO nato a NAPOLI il 04/03/1955 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 16/12/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 10/04/2015, ha condannato MARIO LIGUORI alla pena di mesi due di reclusione ed euro 180,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. ed al contempo ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art.474 cod. pen. poiché estinto per intervenuta prescrizione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 157, 648, comma secondo e 99 cod. pen conseguente al mancato riconoscimento della prescrizione del reato di ricettazione conseguente al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato.

Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai fini del calcolo della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate sub-valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione delta pena massima del reato (cfr. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01;

Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; da ultimo Sez. 2, n. 7292 del 17/01/2023, Cacici, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20