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Ordinanza — n. 35096/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual or legal arguments against lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide D'Avanzo inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of objection. The appellant raised generic complaints regarding the lower court's reasoning on criminal responsibility and sentencing without providing concrete arguments linking these criticisms to the factual or legal basis of the decisions. The court ruled that such vague submissions fail to meet the requirement of clearly identifying the specific elements of the decision under attack, thereby precluding the Supreme Court from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; The grounds of appeal must be specific and clearly articulated to allow the court of cassation to identify the precise legal or factual errors alleged, rendering generic complaints inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds generic complaints cassation procedure lack of argumentation recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 612 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condottai illecita reiterata nel tempo dall'imputato.
Art. 133 cod. pen.
La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condottai illecita reiterata nel tempo dall'imputato.
art. 133 cod. pen
La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018
non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVANZO DAVIDE nato a ASSISI il 29/12/1997 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 17/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Perugia in data 11/12/2020 nei confronti di DAVIDE D'AVANZO in relazione ai reati di cui agli artt. 612 comma secondo e 648, comma secondo cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è del tutto generico; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

Ritenuto che il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen. è manifestamente infondato. Deve, in particolare, essere rimarcato che i giudici di merito, diversamente da quanto erroneamente affermato dal ricorrente, non hanno proceduto ad alcun bilanciamento tra circostanze in considerazione del fatto che non è mai stata contestata né riconosciuta alcuna ipotesi di recidiva e che la pena irrogata è stata ridotta in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condottai illecita reiterata nel tempo dall'imputato. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.