Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Kenny Larsson inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely alleged a defect in the lower court's reasoning without providing critical arguments linking his claims to the factual or legal basis of the original judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for specific motivation, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must explicitly state and argue the critical flaws regarding the facts or law; generic allegations without a logical connection to the lower court's reasoning render the appeal inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENNY LARSSON nato il 15/09/1994 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 novembre 2022 ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in data 19 aprile 2019, ha condannato Kenny LARSSON in relazione ai reati di tentata rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, il difetto di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentatìvo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Opolletta, Rv. 281112 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2023 Il Consí Estensor