Sentenza — n. 35092/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte SENTENZA sul ricorso proposto da: RINALDO UMBERTO nato a ROMA il 27/11/1937 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 28/09/2021 nei confronti di UMBERTO RINALDO in relazione al reato di estorsione aggravata. Visto il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 629 comma secondo cod. pen. cod. pen. conseguente alla mancata esclusione della circostanza aggravante del reato commesso da più persone riunite Visto il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35092/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 629 comma secondo cod. pen. cod. pen. conseguente alla mancata esclusione della circostanza aggravante del reato commesso da più persone riunite Visto il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
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te SENTENZA sul ricorso proposto da: RINALDO UMBERTO nato a ROMA il 27/11/1937 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 28/09/2021 nei confronti di UMBERTO RINALDO in relazione al reato di estorsione aggravata. Visto il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 629 comma secondo cod. pen. cod. pen. conseguente alla mancata esclusione della circostanza aggravante del reato commesso da più persone riunite Visto il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il decesso di UMBERTO RINALDO, avvenuto in data 10 maggio 2023 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'immediata dichiarazione di estinzione del reato allo stesso contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso, il 20 giugno 2023.