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Ordinanza — n. 35091/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANOVA SALVATORE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 13/05/1978 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Salvatore CASANOVA avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trani, in data 18 gennaio 2018, aveva condannato il predetto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. conseguente all'erroneità della declaratoria di inammissibilità in considerazione della specificità dei motivi di appello. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica degli atti del procedimento al difensore di fiducia per erronea indicazione dell'indirizzo dello studio del legale dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). I giudici di appello hanno, infatti, evidenziato che l'appellante «non ha mosso alcuna censura concreta e pertinente in relazione alla sentenza impugnata limitandosi a chiedere l'assoluzione del prevenuto» con conseguente inammissibilità dell'atto di appello (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di legge con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.

Parole chiave

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difetto di motivazione carenza di credibilità oggettiva allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico grave deficienza del procedimento all'estero omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Salvatore CASANOVA avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trani, in data 18 gennaio 2018, aveva condannato il predetto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
La Corte territoriale ha correttamente dato seguito al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANOVA SALVATORE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 13/05/1978 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Salvatore CASANOVA avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trani, in data 18 gennaio 2018, aveva condannato il predetto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. conseguente all'erroneità della declaratoria di inammissibilità in considerazione della specificità dei motivi di appello. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica degli atti del procedimento al difensore di fiducia per erronea indicazione dell'indirizzo dello studio del legale dell'imputato.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso è del tutto generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente dato seguito al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità ovvero quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01;

Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). I giudici di appello hanno, infatti, evidenziato che l'appellante «non ha mosso alcuna censura concreta e pertinente in relazione alla sentenza impugnata limitandosi a chiedere l'assoluzione del prevenuto» con conseguente inammissibilità dell'atto di appello (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di legge con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che l'erronea indicazione dell'indirizzo dello studio del difensore di fiducia dell'imputato non ha comportato l'eccepito difetto di notifica in considerazione del fatto che il decreto di citazione diretta a giudizio ed il decreto di fissazione del giudizio di appello sono stati regolarmente notificati all'Avv. Francesco SANTANGELO con invio di mail, mediante il sistema SNT, all'indirizzo di posta elettronica del predetto legale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2023 Il Cons iere