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Ordinanza — n. 35089/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35089/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORATELLA ANGELA nato a ANDRIA il 29/11/1953 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; k La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 6 maggio 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Foggia del 17 gennaio 2013, nei confronti di Coratella Angela, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'esclusione della sospensione condizionale della pena, oltre all'evidente genericità, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso il beneficio, sottolineando a pagina 1 come l'imputata ne avesse già fruito per due volte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35089/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, D.P.R. 309/1990, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'esclusione della sospensione condizionale della pena, oltre all'evidente genericità, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso il beneficio, sottolineando a pagina 1 come l'imputata ne avesse già fruito per due volte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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sospensione condizionale della pena concorso di motivi di sospensione attenuazione della pena condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie eccezioni difensive
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORATELLA ANGELA nato a ANDRIA il 29/11/1953 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 6 maggio 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Foggia del 17 gennaio 2013, nei confronti di Coratella Angela, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'esclusione della sospensione condizionale della pena, oltre all'evidente genericità, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso il beneficio, sottolineando a pagina 1 come l'imputata ne avesse già fruito per due volte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre