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Ordinanza — n. 35088/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against extortion and assault convictions for exceeding appellate court's review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Rillo and Guadalupi inadmissible, upholding their convictions for aggravated extortion and assault. The appellants argued regarding the credibility of evidence and the legal qualification of their actions, but the court found these arguments outside the scope of cassation review. The appellate court had already provided exhaustive reasoning on the facts and legal characterization, rendering the appeals manifestly unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c) c.p.p.: Appeals challenging factual assessments or the overall reconstruction of events are inadmissible when the appellate court has provided exhaustive and coherent reasoning on the evidence and legal qualification.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation review scope appellate court reasoning extortion conviction inadmissible appeal factual assessment estorsione reato di coazione concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RILLO PAOLO nato a BRINDISI il 17/02/1991 GUADALUPI ANTONIO nato a BRINDISI il 06/05/1970 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 6 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di Paolo Rillo e Antonio Guadalupi per il reato di estorsione aggravata e lesioni. Rilevato che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) con i primi due motivi si contestano sia le valutazioni in ordine credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla fonte dichiarativa sia la complessiva ricostruzione del fatto invocando una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto la Corte appello offriva una esaustiva motivazione in ordine alla consumazione delle estorsioni rilevando come le prove raccolte indicassero univocamente che l'offeso era stato minacciato per indurlo a non partecipare alla gara ed era stato aggredito con violenza fisica (lo stesso era stato colpito alla gamba ed aveva patito un trauma contusivo ed un trauma distorsivo: pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo che invoca la qualificazione giuridica della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni tenuto conto del fatto che, con motivazione coerente con le emergenze processuali, la Corte d'appello ha rilevato come non vi fosse alcun patto disatteso tra la persona offesa ed ricorrenti e come mancasse, pertanto, il presupposto per poter attivare le ulteriori valutazioni relative alla diagnosi differenziale tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione (pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente