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Ordinanza — n. 35086/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35086/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO ROBERTO nato a BARI il 04/06/1979 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 20 aprile 2018, nei confronti di De Giglio Roberto, in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 476-482 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i raggiri integranti il delitto di truffa, si limita a riproporre questioni, peraltro inerenti al merito della vicenda, non sindacabile, dunque, in sede di legittimità, già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente qualificato come raggiri la presentazione da parte del prevenuto di falsi certificati medici volta ad ottenere la pensione di invalidità civile, che altrimenti non avrebbe a quel tempo ricevuto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bari, in data 20 aprile 2018, nei confronti di De Giglio Roberto, in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 476-482 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i raggiri integranti il delitto di truffa, si limita a riproporre questioni, peraltro inerenti al merito della vicenda, non sindacabile, dunque, in sede di legittimità, già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente qualificato come raggiri la presentazione da parte del prevenuto di falsi certificati medici volta ad ottenere la pensione di invalidità civile, che altrimenti non avrebbe a quel tempo ricevuto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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falso certificato medico pensione d'invalidità nuova domanda di prestazioni d'invalidità rimborso dell'assicurazione invalidità soppressione di prestazioni d'invalidità incapacità lavorativa attestata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO ROBERTO nato a BARI il 04/06/1979 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 20 aprile 2018, nei confronti di De Giglio Roberto, in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 476-482 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i raggiri integranti il delitto di truffa, si limita a riproporre questioni, peraltro inerenti al merito della vicenda, non sindacabile, dunque, in sede di legittimità, già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente qualificato come raggiri la presentazione da parte del prevenuto di falsi certificati medici volta ad ottenere la pensione di invalidità civile, che altrimenti non avrebbe a quel tempo ricevuto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente