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Ordinanza — n. 35085/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35085/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35085/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALO FRANCESCO nato a BITONTO il 21/11/1984 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data L6 giugn612022, confermava la condanna di Francesco De Palo per il reato di riciclaggio. Rilevato che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto ripropongono le doglianze avanzate con la prima impugnazione in ordine alla sussistenza della condotta manipolatoria e alla qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con la accurata motivazione della sentenza impugnata; invero la Corte d'appello - con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici - rilevava come il ricorrente fosse entrato in possesso di una Fiat Panda sinistrata e non convenientemente riparabile utilizzando i dati identificativi di tale autovettura per apporli su quella della macchina provento di furto (la circostanza che lo stesso detenesse l'autovettura incidentata dalla quale provenivano i dati identificativi è stato logicamente ritenuto un elemento univocamente indicativo della consumazione della contraffazione: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); tale percorso motivazionale appare incompatibile con la invocata riqualificazione del fatto come ricettazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35085/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto ripropongono le doglianze avanzate con la prima impugnazione in ordine alla sussistenza della condotta manipolatoria e alla qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con la accurata motivazione della sentenza impugnata; invero la Corte d'appello - con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici - rilevava come il ricorrente fosse entrato in possesso di una Fiat Panda sinistrata e non convenientemente riparabile utilizzando i dati identificativi di tale autovettura per apporli su quella della macchina provento di furto (la circostanza che lo stesso detenesse l'autovettura incidentata dalla quale provenivano i dati identificativi è stato logicamente ritenuto un elemento univocamente indicativo della consumazione della contraffazione: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); tale percorso motivazionale appare incompatibile con la invocata riqualificazione del fatto come ricettazione.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente contravvenzione alla circolazione guida recidiva in stato di ebbrezza confisca del veicolo a motore stato difettoso del veicolo rivendita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALO FRANCESCO nato a BITONTO il 21/11/1984 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data L6 giugn612022, confermava la condanna di Francesco De Palo per il reato di riciclaggio. Rilevato che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto ripropongono le doglianze avanzate con la prima impugnazione in ordine alla sussistenza della condotta manipolatoria e alla qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con la accurata motivazione della sentenza impugnata; invero la Corte d'appello - con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici - rilevava come il ricorrente fosse entrato in possesso di una Fiat Panda sinistrata e non convenientemente riparabile utilizzando i dati identificativi di tale autovettura per apporli su quella della macchina provento di furto (la circostanza che lo stesso detenesse l'autovettura incidentata dalla quale provenivano i dati identificativi è stato logicamente ritenuto un elemento univocamente indicativo della consumazione della contraffazione: pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); tale percorso motivazionale appare incompatibile con la invocata riqualificazione del fatto come ricettazione.

Ritenuto inoltre che è manifestamente infondato anche il motivo che contesta la quantificazione della pena, che veniva inflitta sulla base di una motivazione accurata, che rilevava l' insussistenza dei requisiti per la concessione degli attenuanti generiche in ragione dei gravi precedenti specifici, oltre che la non escludibilità della recidiva in ragione del fatto che condotta in giudizio veniva ritenuta indicativa di una più accentuata pericolosità del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr