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Ordinanza — n. 35084/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints exceeding legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35084/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in establishing criminal liability based on a factual re-reading of evidence. The court rejected this, noting the lower court had already logically reconstructed the facts and the appellant's arguments were merely speculative alternatives outside the scope of legitimate review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be declared inadmissible if the grounds consist solely in factual re-interpretations of evidence that exceed the scope of legitimate review and contradict the lower court's established logical reconstruction of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-reading legitimate review criminal liability speculative arguments perseguimento penale per truffa complicità in sottrazione d'imposta partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK LUCIANO nato a POGGIO RUSCOil 16/03/1965 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 8 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 21 aprile 2021, nei confronti di Levak Luciano, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto volte a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già affrontati con logici argomenti giuridici dalla Corte di appello, che alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha ricostruito l'episodio, evidenziando le condotte da cui desumere inequivocabilmente la piena consapevolezza del prevenuto di concorrere alla realizzazione dell'operazione truffaldina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente