Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Chafi Youns inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged aggravating and mitigating circumstances regarding aggravated robbery, but the court found these arguments merely reproduced issues already adequately addressed by the lower courts. Additionally, the court rejected the added ground concerning recidivism because it was not part of the original appeal, rendering the entire petition procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be based on grounds raised in the original appeal; new grounds regarding recidivism are inadmissible if they constitute an autonomous point of the sentence not included in the initial request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFI YOUNS nato il 01/08/1995 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 26 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 10 ottobre 2019, nei confronti di Chafi Youns, in relazione al reato di rapina aggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge nel riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di questa Corte, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 7 ha evidenziato come la presenza di più soggetti, fin dalla fase iniziale dell'azione predatoria, avesse reciprocamente rafforzato il proposito criminoso dei correi, rendendone così più agevole la realizzazione, secondo la ratio sottesa all'aggravante delle più persone riunite; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di una questione su cui il secondo giudice ha fornito adeguata risposta (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, ha logicamente escluso la speciale tenuità del danno, in ragione non solo del valore non tenue dei beni sottratti, ma anche delle modalità dell'azione e del pregiudizio patito dalle persone offese, elementi certamente valutabili, stante la natura plurioffensiva della rapina); rilevato che l'ultima doglianza, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello a pagina 10 ha congruamente giustificato il riconoscimento dell'aggravante, evidenziando come il delitto in questione, alla luce del precedente penale specifico, fosse evocativo di un'accresciuta capacità criminale e dunque dell'indifferenza del prevenuto rispetto alla condanna passata; osservato in ogni caso che il motivo relativo alla recidiva, presentato con i motivi aggiunti, non era consentito in appello, in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce punto della sentenza autonomo rispetto all'appello originario inerente ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci Rosario, Rv. 283803); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore I