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Ordinanza — n. 35080/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35080/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE MICHELE nato a CERIGNOLA il 29/07/1991 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 16 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lagonegro, in data 5 giugno 2019, nei confronti di Clemente Michele, in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, oltre ad essere generico, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello alle pagine 4 e 5 ha puntualmente disatteso le censure, peraltro prive di specificità, contenute nel gravame, sottolineando come la colpevolezza del prevenuto emergesse con logica evidenza dalle circostanze del rinvenimento degli attrezzi nel mezzo di sua proprietà, senza alcun riscontro per le giustificazioni addotte; considerato che il secondo motivo di ricorso, che genericamente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto nel giudizio di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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artt. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 35080/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, oltre ad essere generico, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello alle pagine 4 e 5 ha puntualmente disatteso le censure, peraltro prive di specificità, contenute nel gravame, sottolineando come la colpevolezza del prevenuto emergesse con logica evidenza dalle circostanze del rinvenimento degli attrezzi nel mezzo di sua proprietà, senza alcun riscontro per le giustificazioni addotte; considerato che il secondo motivo di ricorso, che genericamente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto nel giudizio di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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porto abusivo di armi inutilizzabilità delle prove illecite lacune probatorie abuso di materiali accertamento insufficiente dei fatti testimone a carico

Disposizioni normative citate

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artt. 707 cod. pen
La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 16 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lagonegro, in data 5 giugno 2019, nei confronti di Clemente Michele, in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE MICHELE nato a CERIGNOLA il 29/07/1991 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 16 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lagonegro, in data 5 giugno 2019, nei confronti di Clemente Michele, in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, oltre ad essere generico, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello alle pagine 4 e 5 ha puntualmente disatteso le censure, peraltro prive di specificità, contenute nel gravame, sottolineando come la colpevolezza del prevenuto emergesse con logica evidenza dalle circostanze del rinvenimento degli attrezzi nel mezzo di sua proprietà, senza alcun riscontro per le giustificazioni addotte; considerato che il secondo motivo di ricorso, che genericamente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto nel giudizio di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presid