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Ordinanza — n. 35079/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35079/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35079/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI MARCO nato a IESOLO il 06/11/1973 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 settembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo, in data 16 marzo 2021, ha condannato Marco MOLINARI per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01); Rilevato, inoltre, che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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attenuazione della pena riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva motivi di cassazione condono delle spese procedurali alleggerimento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI MARCO nato a IESOLO il 06/11/1973 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 settembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo, in data 16 marzo 2021, ha condannato Marco MOLINARI per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello.

La difesa si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami, come nel caso di specie, la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01); Rilevato, inoltre, che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis