Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding notification of first hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Oliva Carmela inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first hearing was not properly notified to her or her lawyer, but the Court found the appeal lacked specific grounds as the lower court had already confirmed valid notification via registered mail and PEC. Consequently, the Court ruled that the generic complaint did not meet the requirements for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal must be based on specific grounds; a generic allegation of improper notification without reference to the lower court's specific findings renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA CARMELA nato a NAPOLI il 04/12/1989 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 20 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 1 luglio 2020, nei confronti di Oliva Carmela, in relazione al reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente deduce l'omesso avviso della prima udienza nei confronti dell'imputata e del suo difensore, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 2 della motivazione ha escluso alcuna violazione nella citazione a giudizio, (a) con riferimento all'imputata, essendo stato il relativo decreto notificato nel luogo ove la prevenuta aveva eletto domicilio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal convivente Oliva Salvatore anche per conto dell'imputata, che pertanto aveva avuto piena conoscenza dell'udienza dibattimentale; (b) con riferimento al difensore in quanto l'atto risulta regolarmente notificato con PEC; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre