Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35077/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35077/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRITET EL MEHDI nato il 26/08/1992 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, nei confronti di Gritet El Medi, in relazione ai reati di furto aggravato e ricettazione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto ripropongono le doglianze in ordine l'aggravante della destrezza e della necessità di riqualificare la ricettazione in furto si risolvono nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto ripropongono le doglianze in ordine l'aggravante della destrezza e della necessità di riqualificare la ricettazione in furto si risolvono nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricettazione confisca dei proventi di reato licenziamento per furto pena di recesso furto aggravato altri reati
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRITET EL MEHDI nato il 26/08/1992 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, nei confronti di Gritet El Medi, in relazione ai reati di furto aggravato e ricettazione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto ripropongono le doglianze in ordine l'aggravante della destrezza e della necessità di riqualificare la ricettazione in furto si risolvono nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Invero la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile rilevava che le modalità di realizzazione del furto (la borsa trafugata veniva sottratta "al volo" mentre era riposta nel cestino di una bicicletta in movimento) erano sicuramente indicative della sussistenza dell'aggravante invocata; invece e la riqualificazione non poteva essere ritenuta tenuto conto che il lasso temporale tra la sottrazione ed il fermo del ricorrente non era indicativo della consumazione da parte ricorrente del reato presupposto della ricettazione; rilevato inoltre che le doglianze rivolte alla concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 648, comma 2, cod. pen. (ora comma quarto) sono manifestamente infondate in quanto non si confrontano con l'accurata motivazione offerta dalla Corte territoriale che riteneva, con valutazione di merito insindacabile in quanto priva di vizi logici, che la ricettazione non fosse di particolare tenuità in relazione al valore del bene ricettato (pag. 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre