Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation and legal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Di Blasio's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the lower court's reasoning. The appellant argued for a violation of law concerning criminal responsibility and the credibility of the victim but failed to articulate precise logical flaws in the appellate judgment. The court ruled that generic complaints without detailed argumentation do not meet the statutory requirement for specific grounds, thereby preventing the review of the factual and legal basis of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific argumentation regarding the facts or law underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASIO GIOVANNI nato a PESCARA il 24/06/1975 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; ,,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 19/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 11/11/2020, ha condannato GIOVANNI DI BLASIO in relazione al reato di estorsione alla pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 700,00 di multa, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che lamentano il vizio di motivazione e la violazione di legge in riferimento alla penale responsabilità dell'imputato ed alla ritenuta attendibilità della persona offesa sono generici ed aspecifici.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).
Nel caso in esame il ricorrente, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i