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Ordinanza — n. 35074/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35074/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35074/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 ORLANDO VITTORIO nato a TORCHIAROLO il 13/11/1957 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 ORLANDO VITTORIO nato a TORCHIAROLO il 13/11/1957 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E

Parole chiave

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accusa di truffa partecipazione al reato corruzione colpa del patrocinatore colpa concomitante irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 ORLANDO VITTORIO nato a TORCHIAROLO il 13/11/1957 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 29 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 6 settembre 2021, nei confronti di Pompizii Fabrizio e Orlando Vittorio, in relazione al reato di truffa in concorso. Rilevato che le doglianze contenute nel ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui genericamente si contesta l'affermazione di penale responsabilità degli stessi, presentano censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha evidenziato come la colpevolezza dei prevenuti emergesse dall'attendibile racconto della persona offesa, lineare e ampiamente riscontrato, senza alcun pregio per l'invocata esclusione di responsabilità per l'Orlando, essendo emersa la sua compartecipazione alla truffa, quantomeno sotto il profilo morale, stante la sua assidua presenza agli incontri tra il coimputato e la vittima); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre6i