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Ordinanza — n. 35069/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments and requesting factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35069/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding the timeliness of the complaint and the denial of general mitigation were deemed specific only because they merely reiterated the appellate court's reasoning without new evidence. The court rejected the request to re-evaluate facts, emphasizing that appellate judges are not bound to consider every favorable element if their decision rests on decisive factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it reiterates arguments already examined by the appellate court without presenting new elements or requesting a re-evaluation of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments specificity requirement general mitigation denial procedural costs frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione assicuratore infortuni azione diretta contro l'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti.
Art. 124 cod. pen.
Art. 129 cod. pen.
Art. 529 cod. proc. pen.
Art. 642 cod. pen.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 06/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trieste in data 29/09/2021 nei confronti di MARIARCA D'AUSILIO in relazione al reato di cui all'art. 642 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 06/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trieste in data 29/09/2021 nei confronti di MARIARCA D'AUSILIO in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.
artt. 124 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta la violazione degli artt. 124 cod. pen., 129 e 529 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO MARIARCA nato a NAPOLI il 17/07/1989 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 06/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trieste in data 29/09/2021 nei confronti di MARIARCA D'AUSILIO in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta la violazione degli artt. 124 cod. pen., 129 e 529 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela presentata dalla persona offesa in considerazione del fatto che quest'ultima ha avuto piena contezza della natura fraudolenta del sinistro stradale solo il 15 luglio 2015 (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza degli artt. 642 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata è aspecifico perché reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensità del dolo, l'assenza di segnali di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Letta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 12 giugno 2023 dal difensore della parte civile costituita Genertel spa. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

La ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Genertel spa. che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori d