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Ordinanza — n. 35068/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling arguments were merely repetitive of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35068/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fedele Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for receiving stolen goods, arguing against the subjective element of the crime and the lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims as repetitive of issues already correctly analyzed and dismissed by the appellate court, which found the defendant's possession of proceeds from illegal checks demonstrated intent.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the lower court without presenting new grounds or legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments receiving stolen goods subjective element court costs legal error procedural dismissal prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE SIMONE nato a PESCARA il 15/05/1984 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 21 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 9 marzo 2022, nei confronti di Fedele Simone, confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito dell'esclusione della continuazione. Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso (le cui ragioni sono state ribadite con memoria), che contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha logicamente desunto il dolo della ricettazione dall'accertata disponibilità da parte del prevenuto degli assegni provento di illecito senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione del possesso (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) e per altro verso congruamente escluso la particolare tenuità dell'episodio in ragione dell'importo degli assegni); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione del diritto di difesa nella misura in cui in primo grado sarebbe stato impedito al difensore dell'imputato di controesaminare un testimone, si limita a riproporre una censura su cui il secondo giudice ha fornito adeguata risposta, escludendo a pagina 4 alcuna violazione delle prerogative difensive, in quanto l'avvocato era stato messo in condizione di porre domande al teste, ma aveva deciso di non formularne; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore