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Ordinanza — n. 35067/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments without new evidence or legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35067/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had already rejected claims regarding the defendant's criminal responsibility and the victim's credibility, finding the lower court's reasoning logical and consistent with the evidence. The appellant's arguments were deemed merely repetitive of previous criticisms without addressing new facts or legal errors, thus failing the admissibility threshold.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and dismissed by the appellate court without presenting new facts, evidence, or specific legal grounds that justify a re-evaluation of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative arguments criminal responsibility victim credibility Court of Cassazione procedural admissibility Italian criminal procedure reati sessuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGIULIO COLASANTE ANGELO nato a GIULIANOVA il 15/11/1996 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 06/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 30/11/2021 nei confronti di ANGELO GIANGIULIO COLASANTE in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110, 628 commi primo e terzo n. 1), 81, 582, 583 comma primo nn. 1 e 2 e comma secondo nn. 3 e 4, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla ritenuta credibilità della persona offesa sono aspecifici in quanto meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello.

Ritenuto che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagina 2 della sentenza impugnata). Ritenuto che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno