Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35062/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35062/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBETTI ANGELO SALVATORE nato a LUCERA il 03/06/1976 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 11 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in data 9 ottobre 2018, nei confronti di Barbetti Angelo Salvatore, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato deducendo che lo stesso era detenuto al momento della consumazione del reato non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente denuncia un difetto di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità nonostante la sua detenzione che avrebbe richiesto una giustificazione più approfondita; ritenuto che l'apertura del rapporto processuale correlata alla non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 35062/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 11 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in data 9 ottobre 2018, nei confronti di Barbetti Angelo Salvatore, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato deducendo che lo stesso era detenuto al momento della consumazione del reato non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente denuncia un difetto di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità nonostante la sua detenzione che avrebbe richiesto una giustificazione più approfondita; ritenuto che l'apertura del rapporto processuale correlata alla non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale ritardo ingiustificato dell'azione penale capacità di subire la carcerazione scemata imputabilità punibilità atto sessuale con un detenuto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBETTI ANGELO SALVATORE nato a LUCERA il 03/06/1976 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 11 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in data 9 ottobre 2018, nei confronti di Barbetti Angelo Salvatore, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato deducendo che lo stesso era detenuto al momento della consumazione del reato non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente denuncia un difetto di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità nonostante la sua detenzione che avrebbe richiesto una giustificazione più approfondita; ritenuto che l'apertura del rapporto processuale correlata alla non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te