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Ordinanza — n. 35061/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding credit card misuse and sentencing excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bosco Selene inadmissible, rejecting her challenges to the conviction for credit card misuse and the severity of the sentence. The appellate court had already logically established her guilt based on the inducement of an incapacitated victim and deemed the minimum penalty appropriate. Consequently, the Court ruled that the appeal's arguments were generic and unsupported by evidence, leading to a dismissal and an order for costs.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter cod. pen.; Art. 643 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds contesting criminal liability or sentencing excessiveness are manifestly unfounded and lack specific factual basis, as the lower court has already logically argued guilt and sanction congruity.

Parole chiave

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credit card misuse criminal appeal inadmissibility sentencing excessiveness inducement of incapacitated manifestly unfounded grounds abuso di carte-chèques credito al consumo truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter cod. pen.
Art. 643 cod. pen.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
art. 493-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO SELENE nato a BIELLA il 24/03/1992 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 20 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 28 marzo 2022, nei confronti di Bosco Selene, in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 643 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di indebito utilizzo di carte di credito e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'aumento per continuazione, oltre all'evidente genericità, risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello a pagina 4 ha, da un lato, logicamente argomentato in ordine alla colpevolezza della prevenuta per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., quale naturale effetto della condotta di circonvenzione di incapace, comprovata anche dalla precedente induzione posta in essere nei confronti della vittima per farsi rilasciare la carta di credito indebitamente utilizzata, e, per altro verso, sancito la congruità della sanzione inflitta, peraltro fissata in misura minima (si vedano sul punto, Sez.

U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); peraltro la Bosco è stata indicata come colei che "certamente" aveva concorso alla effettuazione dei prelievi (dunque il richiamo alla "plausibilità" della azione concorsuale è stato espressamente superato dalla Corte territoriale: pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidep