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Ordinanza — n. 35056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for generic grounds outside statutory admissibility limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure on grounds not permitted by law. The appellant argued the sentence was argumentatively flawed and disproportionate, but the court noted that only specific issues regarding the formation of will or public prosecutor consent are admissible. Consequently, the generic complaint regarding sentencing congruity was rejected as outside the scope of permissible cassation remedies for settlement cases.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific defects in the formation of will or prosecutor consent, excluding generic complaints about sentencing proportionality or omitted acquittal conditions.

Parole chiave

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settlement sentence appeal cassation admissibility Article 599-bis generic grounds rejection procedural limits adeguamento della pena alleggerimento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 15 settembre 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 2017
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 15 settembre 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 15 settembre 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRASSO BIAGIO MICHELE NAZARENO nato a CERIGNOLA il 19/08/1985 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 15 settembre 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, in data 25 ottobre 2021, nei confronti di Barrasso Biagio Michele Nazareno, in relazione ai reati di rapina, ricettazione, lesioni personali e resistenza a P.U., riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte dì accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); considerato che l'unico motivo di ricorso, che in termini del tutto generici censura la sentenza impugnata sotto il profilo argomentativo, con particolare riguardo alla congruità della pena, risulta dunque proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; osservato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il