Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and specific grounds already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were generic and merely reproduced arguments already rejected by the lower courts. The appellant contested the conviction for receipt, the denial of mitigating circumstances, and the excessive sentence, but these issues had been properly examined and dismissed by the Court of Appeal of Rome. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the procedural fault in filing the inadmissible appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific; generic grounds that merely repeat issues already adjudicated by the lower court result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOROSETTI ANTONIO nato a ROMA il 03/06/1979 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; T
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 2 dicembre 2022, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12 ottobre 2017, nei confronti di Morosetti Antonio, confermando così la condanna per il reato di ricettazione. Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza del delitto ascritto all'imputato, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonché l'eccessività della pena inflitta, non si confrontano con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello sul punto per genericità, risultando dunque anch'essi aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside