Criminal appeal dismissed as notification to defendant was valid via personal delivery, rendering defense notification superfluous.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Parrella inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for the crime specified in Article 707 of the Penal Code. The appellant argued for a violation of law regarding the notification of the appeal decree, but the court found this claim infounded because the document was already validly served personally to the defendant on August 19, 2022. Consequently, the notification to the defense attorney was deemed superfluous, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 4, cod. proc. pen.; The notification of an appeal decree to the defense attorney is superfluous and does not constitute a violation of law when the document has already been validly served personally to the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRELLA GIUSEPPE nato a MONTESARCHIO il 03/12/1968 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
4.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 19 marzo 2019, nei confronti di Parrella Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla notifica all'imputato del decreto di citazione in appello (motivo le cui ragioni sono state ribadite con memoria), risulta manifestamente infondato poiché, come rilevato dalla Corte di appello a pagina 2, in data 19 agosto 2022 il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al prevenuto "a mani proprie", sicché alcuna violazione può dirsi integrata con la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il suo difensore, in quanto sovrabbondante, essendo stato il Perrella ritualmente portato a conoscenza del giudizio di secondo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il President