Ordinanza — n. 35052/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BARETA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 17/04/1983 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 24 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova, in data 16 dicembre 2014, nei confronti di Halilovic Bareta, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione e si invoca la derubricazione nel delitto di furto aggravato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 2 della motivazione ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. dal rinvenimento nella sua disponibilità dell'auto di provenienza illecita, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto (si veda sul punto Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35052/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione e si invoca la derubricazione nel delitto di furto aggravato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 2 della motivazione ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. dal rinvenimento nella sua disponibilità dell'auto di provenienza illecita, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto (si veda sul punto Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BARETA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 17/04/1983 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 24 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova, in data 16 dicembre 2014, nei confronti di Halilovic Bareta, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione e si invoca la derubricazione nel delitto di furto aggravato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 2 della motivazione ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. dal rinvenimento nella sua disponibilità dell'auto di provenienza illecita, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto (si veda sul punto Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore *3 Il Presidente Rchio Luciaa penali