Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35051/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Papavero Giampiero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision regarding sentencing and liability but failed to specify the exact grounds or cite the relevant parts of the judgment. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising their review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the grounds of complaint and indicate the elements supporting them, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal specificity of grounds Code of Criminal Procedure failure to cite elements court costs and fine errore nella commisurazione della pena proporzionalità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 20 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 3 marzo 2021, nei confronti di Papavero Giampiero, confermava la condanna per i reati di tentata estorsione e lesioni personali, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, risulta del tutto generico; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha sottolineato come i fatti contestati dovessero correttamente inquadrarsi nella fattispecie estorsiva (pagina 3), nonché le ragioni della congruità della pena inflitta (pagine 4 e 5), peraltro minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres