Ordinanza — n. 35050/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDJAOUAHDOU KHELIFA nato il 25/06/1975 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 28 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 5 marzo 2020, nei confronti di Bendjaouahdou Khelifa, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge e vizio di motivazione il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 6 ha congruamente motivato il diniego dell'esimente sulla base del valore del ciclomotore ricettato, discrezionalmente ritenuto non irrisorio, nonché della negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti, che costituiscono elementi certamente idonei ad escludere la non particolare tenuità della condotta (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35050/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge e vizio di motivazione il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 6 ha congruamente motivato il diniego dell'esimente sulla base del valore del ciclomotore ricettato, discrezionalmente ritenuto non irrisorio, nonché della negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti, che costituiscono elementi certamente idonei ad escludere la non particolare tenuità della condotta (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDJAOUAHDOU KHELIFA nato il 25/06/1975 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 28 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 5 marzo 2020, nei confronti di Bendjaouahdou Khelifa, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge e vizio di motivazione il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello a pagina 6 ha congruamente motivato il diniego dell'esimente sulla base del valore del ciclomotore ricettato, discrezionalmente ritenuto non irrisorio, nonché della negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti, che costituiscono elementi certamente idonei ad escludere la non particolare tenuità della condotta (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente