Italian Court dismisses appeal for generic grounds violating procedural admissibility rules under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was too generic to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power. The appellant contested the conviction for attempted extortion but failed to specify the legal violations or factual errors, rendering the arguments insufficient under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the negligence in formulating the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; The appeal must contain specific grounds identifying the alleged legal violations or factual errors; generic complaints without precise indications render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI SALVATORE nato a MESSINA il 01/08/1991 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 24 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 5 maggio 2022, nei confronti di Ruggeri Salvatore, in relazione al reato di tentata estorsione continuata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della colpevolezza dell'imputato e alla pena a questi inflitta, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consiglier