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Ordinanza — n. 35048/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for money laundering due to lack of admissibility and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Covino and Parrella inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The appellants argued they were not caught in the garage where the car was found and contested the sentencing leniency. The court rejected these claims, noting that the lower court's detailed observations proved their responsibility and that the sentencing was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be admissible and substantiated; courts reject inadmissible appeals and impose fines for procedural negligence.

Parole chiave

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money laundering conviction inadmissible appeal procedural negligence sentencing leniency Cassation review condotta colpevole violazione del segnale luminoso contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COVINO FELICE nato a BENEVENTO il 09/11/1976 PARELLA RINALDO nato a AVELLINO il 11/08/1986 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di grn1131, nei confronti di per il reato di riciclaggio. Rilevato Rilevato primo motivo di ricorso - comune ad entrambi i ricorrenti - con il quale si contesta la conferma della responsabilità degli stessi, allegando come non fossero stati sorpresi all'interno del garage dove veniva rinvenuta l'auto sulla quale venivano effettuate le operazioni dissimulatorie. Invero dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito, contrariamente a quanto dedotto, emerge con certezza la responsabilità dei ricorrenti dato che gli operanti avevano effettuato un lungo servizio di osservazione che aveva consentito di rilevare l'impegno dei ricorrenti nell'attività contestata (pag. 4 della sentenza impugnata che richiama le valutazioni del primo giudice) Felice Covino contestava anche il trattamento sanzionatorio e segnatamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione: si tratta di una doglianza che non si confronta con la motivazione della Corte d'appello che rilevava come la pena fosse stata individuata nel minimo edittale (e dunque non fosse riducibile) e che le attenuanti generiche erano state già concesse con giudizio di equivalenza seppur non nella massima estensione tenuto conto della complessiva gravità delle condotte (pag. 5 della senetnza impugnata dalla quale si evince che il giudizio sulla gravità delle condotte riguarda non solo Parrella, ma tutti i ricorrenti).

Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore I