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Ordinanza — n. 35042/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding minimum statutory sentence determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked specificity and failed to cite the statutory minimum sentence as a prior appeal reason. The appellant argued for a different sentencing treatment, but the lower court confirmed the minimum statutory penalty without addressing the procedural defect. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 707 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the sole ground of complaint lacks specificity and fails to cite the statutory minimum sentence as a prior reason for appeal, as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity statutory minimum sentence procedural defect Code of Criminal Procedure ammende per infrazione procedurale pena minima condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 707 cod. pen.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 10 febbraio 2021, nei confronti di Oprea Remus Marcel, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod.
art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 10 febbraio 2021, nei confronti di Oprea Remus Marcel, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPREA REMUS MARCEL nato il 28/10/1977 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 10 febbraio 2021, nei confronti di Oprea Remus Marcel, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è del tutto privo di specificità e si limita a dedurre violazioni relative alla determinazione della pena, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale, che non sono state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside5te