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Ordinanza — n. 35039/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural nullity of confession due to lack of formal transcript.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35039/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of Anna Vandi's conviction for offenses under the Penal Code. The appellant argued that her confession was unusable because it violated Article 361 of the Code of Criminal Procedure due to the absence of a formal transcript, and that her spontaneous statements to the judicial police were similarly flawed. The court rejected these claims as repetitive and unfounded, ruling that procedural irregularities in confession methodology do not automatically render evidence null or unusable unless they fundamentally violate the trial's procedural appearance.

Regesto Legislator

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Art. 361 c.p.p.; Art. 582 c.p.; The failure to strictly adhere to formal transcription rules for confessions does not render such evidence inadmissible or null, provided the evidence remains spontaneous and the trial's procedural appearance is preserved.

Parole chiave

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confession nullity procedural irregularity Article 361 c.p.p. spontaneous statements inadmissible appeal judicial police interview Cassation dismissal diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 361 c.p.p.
Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa in quanto effettuato in violazione dell'art. 361 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 576 c.p.
art. 361 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa in quanto effettuato in violazione dell'art. 361 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANDI ANNA nato a SASSARI il 24/01/1981 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 30/06/2022, ha confermato la sentenza resa in data 02/12/2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari nei confronti di ANNA VANDI in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 628 commi primo e terzo n. 1), 61 n. 2, 582, 576 n. 1 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa in quanto effettuato in violazione dell'art. 361 cod. proc. pen. nonché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dalla ricorrente alla Polizia Giudiziaria in considerazione della mancata trascrizione delle stesse in un verbale, sono reiterativi di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici ed al contempo manifestamente infondati.

Ritenuto che il mancato rispetto delle regole previste dall'art. 361 cod. proc. pen. non comporta alcuna inutilizzabilità del riconoscimento, sicché la metodologia di assunzione può influenzare l'efficacia dimostrativa dell'atto di indagine ma non può certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qualora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dal codice di rito (vedi Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). Ritenuto che i giudici di appello, con motivazione conforme alle risultanze processuali, hanno affermato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) che la ricorrente ha deciso liberamente di rendere dichiarazioni spontanee con conseguente piena utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, non avendo la difesa dedotto elementi concreti da cui desumere la non spontaneità della scelta dichiarativa (vedi Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,