Italian Supreme Court dismisses appeal against acquittal and sentence reduction for theft, citing lack of manifest error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's acquittal of the defendant on specific charges and the reduction of his sentence. The defendant argued for a new evaluation of facts and sentencing, but the court found his complaints repetitive and lacking in specific grounds to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the appellate judges did not commit any manifest contradictions or logical errors in their assessment of the evidence and legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Appeals against judgments of acquittal or sentence reduction are inadmissible if the appellant fails to demonstrate manifest contradictions or logical errors in the lower court's reasoning regarding facts or law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SAVERIO nato a GELA il 24/04/1993 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 13/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela in data 04/05/2021, ha assolto SAVERIO DI STEFANO dalle imputazioni ascritte ai capi 3) e K) per non aver commesso il fatto e, di conseguenza, ridotto la pena in relazione agli altri reati rubricati ad anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 867,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Ritenuto che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, intercettazioni telefoniche, informative di reato) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 7 e seguenti della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge conseguente alla riqualificazione del fatto descritto nel capo A) nel reato di cui all'art. 624 cod. pen.
è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione aderente alle risultanze istruttorie, ha affermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di furto, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena è aspecifico e non consentito. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta ed i precedenti a carico del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi (vedi pag. 9 della sentenza impugnata).
Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 1979 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massinnata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen