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Ordinanza — n. 35034/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being specific and reiterating prior rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Senesi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Senesi argued that the lower court erred in classifying his actions under a specific anti-money laundering statute instead of a general theft provision and claimed the reasoning regarding his criminal liability was illogical. The court rejected these claims as specific and repetitive of grievances already examined and dismissed by the territorial court, noting that the appellate judges correctly deduced the crime's elements from reliable witness testimony without manifest contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals must be general; specific arguments reiterating prior rejected grievances are inadmissible, and courts are not bound to re-evaluate facts unless manifest illogicality exists.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific arguments reiterative grievances anti-money laundering criminal classification manifest illogicality court costs fine ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 10/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 27/11/2019 nei confronti di MARIO SENESI in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 10/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 27/11/2019 nei confronti di MARIO SENESI in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 648-bis cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 10/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 27/11/2019 nei confronti di MARIO SENESI in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENESI MARIO nato a RECANATI il 16/05/1961 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; ?//

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 10/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 27/11/2019 nei confronti di MARIO SENESI in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione dell'art. 648-bis cod. pen. conseguente alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art.648 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sono aspecifici poiché reiterativi di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto.

Rilevato che i giudici di appello, con motivazione coerente alle risultanze istruttorie e prive di illogicità manifeste, hanno dedotto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio dalle attendibili dichiarazioni del teste Brenvaldi in ordine alle operazioni che hanno reso più difficoltosa l'identificazione della provenienza furtiva delle vetture e dalla sostanziale inattendibilità della versione dei fatti prospettata dall'imputato (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

Rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,