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Ordinanza — n. 35032/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35032/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID ADIL nato il 02/03/1983 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 9 giugno 2020, nei confronti di Said Adii, in relazione al reato di tentata estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'ingiusto profitto, oltre all'evidente genericità, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al giudizio di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha rilevato come l'azione violenta posta in essere dall'imputato fosse volta a recuperare la somma corrisposta per la dazione dello stupefacente, non rivelatosi poi tale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35032/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torino, in data 9 giugno 2020, nei confronti di Said Adii, in relazione al reato di tentata estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'ingiusto profitto, oltre all'evidente genericità, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al giudizio di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha rilevato come l'azione violenta posta in essere dall'imputato fosse volta a recuperare la somma corrisposta per la dazione dello stupefacente, non rivelatosi poi tale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti tentata estorsione riscossione di pene pecuniarie perseguimento penale per truffa abuso di sostanze concussione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID ADIL nato il 02/03/1983 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 9 giugno 2020, nei confronti di Said Adii, in relazione al reato di tentata estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'ingiusto profitto, oltre all'evidente genericità, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al giudizio di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha rilevato come l'azione violenta posta in essere dall'imputato fosse volta a recuperare la somma corrisposta per la dazione dello stupefacente, non rivelatosi poi tale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presideqte