Criminal appeal dismissed for generic grounds violating Art. 581 c.p.p. and lacking merit due to prior max mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was too generic to allow the appellate court to exercise its review. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted these were already granted at the maximum level by the first instance. Consequently, the appeal was rejected as both procedurally defective and substantively unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal ground must specify concrete elements to be admissible, and if mitigating circumstances are already granted at the maximum extent, the complaint is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONE ROSARIO nato a ALTAVILLA IRPINA il 05/11/1965 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 27 novembre 2020, nei confronti di Mazzone Rosario, in relazione ai reati di rapina e furto aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; osservato, in ogni caso, che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sono state già concesse dal primo giudice nella misura massima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi