Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35030/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on usury case for generic grounds and failure to raise new issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marchini Moris inadmissible, upholding the lower court's conviction for usury. The appellant argued for a specific aggravating circumstance regarding the victim's economic difficulties, but the court noted this issue was already thoroughly examined and confirmed by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected for being formulated in generic terms and failing to present a novel legal question.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must raise a specific legal issue not already decided; generic complaints or reiteration of facts previously examined result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
usury conviction aggravating circumstance inadmissible appeal generic grounds Court of Cassazione stato di bisogno ristrettezza finanziaria danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta, una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHINI MORIS nato a MIGLIARINO il 13/11/1969 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 29 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Venezia, in data 29 ottobre 2014, nei confronti di Marchini Moris, in relazione al reato di usura. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta, una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen., oltre ad essere formulato in termini generici, deduce una questione già adeguatamente vagliata dalla Corte di appello, che a pagina 5 ha correttamente confermato la sussistenza dell'aggravante, essendo emerso dall'istruttoria come il prevenuto conoscesse le gravi difficoltà economiche in cui versava la vittima, tali da compromettere fortemente la sua libertà contrattuale, inducendolo così a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente