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Ordinanza — n. 35029/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic denial of mitigating circumstances due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Crimì's appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued the appellate judgment lacked specific reasoning, but the court found the decision sufficiently motivated by referencing prior case law and the defendant's negative personality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, c.p.p.; The appellate court's denial of generic mitigating circumstances is valid if it references decisive elements from the case file and precedents, without needing to consider every single favorable or unfavorable fact presented by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court reasoning negative personality inadmissible appeal criminal procedure law attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
279549 - 02; ma anche Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI VINCENZO nato a MARSALA il 14/06/1967 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 19 novembre 2019, nei confronti di Crimì Vincenzo, in relazione al reato di danneggiamento. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla Corte d'appello a pagina 3 della motivazione ai numerosi precedenti penali, anche specifici, gravanti sul prevenuto e dunque alla sua negativa personalità, nonché all'assenza di elementi positivamente valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevarmi dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02; ma anche Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi