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Ordinanza — n. 35028/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35028/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABIC DRAGINJA nato a PARMA il 27/02/1996 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in data 15 aprile 2021, ha condannato Draginja BABIC in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il motivo è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 35028/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il motivo è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione eccezioni difensive allegazioni insufficientemente motivate motivi di rigore prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in data 15 aprile 2021, ha condannato Draginja BABIC in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABIC DRAGINJA nato a PARMA il 27/02/1996 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in data 15 aprile 2021, ha condannato Draginja BABIC in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il motivo è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale della ricorrente desumibile dai precedenti penali, il comportamento processuale e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il