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Ordinanza — n. 35024/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate agreement as inadmissible due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the appellate court's agreement inadmissible. The appellant argued the sentence was excessive and generic provisions were denied, but the court found these complaints lacked concrete specificity. Consequently, the appeal was rejected because the cited grounds did not demonstrate the illegality of the imposed penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against agreements under Art. 599-bis c.p.p. must be treated de plano; if grounds are generic or lack concrete specificity, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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appellate agreement inadmissible appeal generic provisions de plano treatment penalty excessiveness partecipazione alla procedura accollo delle spese procedurali principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 10 gennio 2022, nei confronti di Davide Galafati, ha aderito all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 110 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 368 c.p.
Law 2 October 1967, n. 895
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 10 gennio 2022, nei confronti di Davide Galafati, ha aderito all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Considerato che l'unico motivo, con il quale si censura l'eccessività della pena ed il diniego delle generiche, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di concordato in appello (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAFATI DAVIDE nato a ROMA il 16/04/1992 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 10 gennio 2022, nei confronti di Davide Galafati, ha aderito all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e, riducendo per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 368 cod. pen. ed agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Considerato che l'unico motivo, con il quale si censura l'eccessività della pena ed il diniego delle generiche, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di concordato in appello (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), in quanto si propongono motivi di censura inerenti al trattamento sanzionatorio senza che i vizi lamentati abbiano comportato, nel caso in esame, l'illegalità della pena irrogata (si veda pag. 8 sull'adesione al concordato ove la pena base per il reato più grave è stata individuata in misura inferiore alla media edittale e sono stati operati minimi aumenti per continuazione, nonché sul riconoscimento delle generiche); ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20