Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mirco Fari inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. Fari argued that the Court of Appeal's decision identifying him as the sole author of the robbery was motivated by a procedural error. The court rejected this claim, ruling that the lower court's reasoning was specific, logically sound, and adequately addressed the evidence presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 186 Cost.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and lack the necessary critical comparison with the contested decision's complexity, failing to identify specific distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARI MIRCO nato a ROMA il 03/01/1975 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 novembre 2022, riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa in data 12 luglio 2022, nei confronti di Mirco Fari, ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi 2), 4) e 6) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nella rapina di cui al capo 1). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'identificazione dell'autore del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), così risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 9 sull'individuazione dell'imputato, anche riconosciuto dalla teste oculare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 g