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Ordinanza — n. 35020/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Finotti inadmissible due to a failure to meet specificity requirements. The appellant challenged the lower court's refusal to acquit him under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the arguments were deemed generic and lacked precise legal reasoning. Consequently, the court applied Article 581 to reject the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as generic deductions without precise legal grounds prevent the reviewing judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 581 c.p.p. generic arguments Criminal Procedure Code danneggiamento risarcimento per atto illecito delitto preterintenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 129 c.p.p.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Biella, emessa in data 11 gennaio 2022, nei confronti di Roberto Finotti, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOTTI ROBERTO nato a BIELLA il 08/01/1967 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Biella, emessa in data 11 gennaio 2022, nei confronti di Roberto Finotti, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2023.