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Ordinanza — n. 35016/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding statutory exclusion of criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35016/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Daniel Corrao inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant contested the lower court's refusal to recognize a statutory exclusion of criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his claims merely repetitive of those already rejected by the appellate judges. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must demonstrate concrete specificity regarding the statutory exclusion of criminal liability; generic or repetitive arguments fail to justify the review of the merits.

Parole chiave

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exclusion of criminal liability Article 131-bis Penal Code lack of concrete specificity inadmissible appeal procedural fault Cassazione di Roma criminal procedure corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, emessa in data 8 febbraio 2022, nei confronti di Daniel Corrao, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, emessa in data 8 febbraio 2022, nei confronti di Daniel Corrao, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
278347; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO DANIEL nato a TORINO il 09/02/1999 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, emessa in data 8 febbraio 2022, nei confronti di Daniel Corrao, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sull'assenza dei requisiti di applicabilità della causa invocata ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno