Ordinanza — n. 35014/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRICE DOMENICO nato a RIVAROLO CANAVESE il 19/01/1972 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 novembre 2011, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vercelli, emessa in data 16 luglio 2019, nei confronti di Domenico Ventrice, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 116 cod. pen; Ordinanza — n. 35014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRICE DOMENICO nato a RIVAROLO CANAVESE il 19/01/1972 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 novembre 2011, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vercelli, emessa in data 16 luglio 2019, nei confronti di Domenico Ventrice, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, ove la Corte territoriale, confermando la ricostruzione operata dal primo giudice sul ruolo di autista dell'imputato e, dunque, di autore materiale della condotta violenta integrante la rapina, ha escluso che nei confronti dello stesso potesse configurarsi l'ipotesi del concorso anomalo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20